Le priorità di politica fiscale

Le priorità di politica fiscale

Paesi Black list: chiarire. Intervento di prassi (Circolare, Risoluzione ecc.).
L’Agenzia delle Entrate deve chiarire in merito all’indeducibilità dei costi sostenuti in Paesi “Black list” nel caso di acquisti di materie prime e prodotti “quotati” in mercati regolamentati. Trattandosi di operazioni di acquisto di beni e merci quotate con un valore, il “fixing”, universalmente riconosciuto (ad esempio oro) dovrebbero di per se stesse essere in grado di vincere la presunzione di “effettivo interesse economico” in caso di prezzo pagato inferiore al “fixing”. Tale condizione di “miglior prezzo” deve perciò essere ritenuta sufficiente e adeguata a dimostrare la sussistenza della seconda esimente prevista all’art 110 c. 11 TUIR (effettiva convenienza economica) da parte delle imprese che svolgono il commercio di oro e che sono qualificate “Operatori professionali in oro” ai sensi della Legge 7/2000. Tali imprese acquistano oro sotto forma di verghe aurifere, rottami, scraps ed oreficeria destinata a fusione e, successivamente, attraverso operazioni di affinazione, ottengono oro puro destinato all’investimento, ovvero al settore industriale e della produzione di oreficeria. In sintesi ,quando il prezzo di acquisto mediamente praticato dal fornitore estero (per lo più operante in paese black list) risulta, di fatto, inferiore a quello ottenibile da altri fornitori (nazionali, UE o Extra Ue non black list), i costi sostenuti devono risultare deducibili, senza altra ulteriore dimostrazione. L’interesse economico che porta le imprese del settore orafo a stipulare contratti di approvvigionamento di oro e metalli preziosi con imprese residenti in paesi a fiscalità privilegiata, può essere dimostrato con la comparazione tra il prezzo pagato e quello che si sarebbe sostenuto con altri fornitori, sia stranieri che italiani e, comunque, con quello risultante dalle quotazioni (fixing- spot) effettuate nei mercati regolamentati (es. Londra); quando il prezzo contrattualmente convenuto ed effettivamente corrisposto al fornitore (black list) è inferiore alle quotazioni ufficiali di riferimento, il costo sostenuto deve ritenersi sempre deducibile dal reddito imponibile.

Anagrafe Tributaria (L.214/2011): semplificare. Intervento di prassi (Circolare, Risoluzione ecc.).
Prevedere semplificazioni nell’ambito delle comunicazioni all’Anagrafe tributaria affinché non siano più oggetto di ulteriore comunicazione periodica anche le cessioni di oro da investimento nei confronti di imprese di produzione di oggetti preziosi, giacché trattasi di transazioni aventi ad oggetto oro che, destinato non più a riserva di valore ma a successiva lavorazione, muta la propria qualificazione ex lege n. 7/2000 o, in alternativa, evidenziare una soglia di riferimento per gli operatori professionali in oro al di sotto della quale non sia obbligatoria la comunicazione (es: 12.500 euro). Si ricorda che tali transazioni, effettuate da operatori professionali in oro regolarmente iscritti all’apposito elenco tenuto dalla Banca d’Italia, sono già oggetto di comunicazione telematica mensile alla stessa Banca d’Italia (L.7/2000). In ogni caso sarebbe opportuno approfondire anche lo stato di avanzamento del “dialogo” tra le banche dati dell’Amministrazione anche nel rispetto di quanto espressamente previsto dalla legge 7/2000 all’art.1 comma 5.

Inversione contabile (Reverse Charge) Iva: estendere. Intervento legislativo ➔ Azione di estrema importanza.
Chiarire definitivamente il corretto comportamento tra gli operatori della filiera nell’applicazione della cosiddetta “inversione contabile” e quindi predisporre un testo emendativo all’art.17 del DPR 633/72 affinché il reverse charge possa essere applicabile nelle transazioni tra tutti gli operatori della filiera (es. black-box inglese), andando a regolamentare anche ed esclusivamente le cessioni con destinazione industriale di oreficeria usata, effettuate dai c.d. “Compro Oro”. Tale soluzione avrebbe il grande pregio della chiarezza, della semplificazione e del contrasto alle frodi Iva. Applicando il regime Iva predetto infatti, in caso di cessioni di oreficeria usata con destinazione industriale, il cedente, molto spesso piccolo o piccolissimo operatore commerciale, si troverebbe ad agire in un sistema con regole semplificate, con conseguente riduzione dei soggetti da sottoporre a controlli, riduzione di accertamenti e dei contenziosi fiscali. Come anticipato l’applicazione estesa del reverse charge alle cessioni di oreficeria usata consentirebbe inoltre di contrastare fenomeni di frode IVA che, spesso, affliggono anche il settore di cui ci stiamo occupando e tutto questo a costo zero per lo Stato che anzi ne trarrebbe rilevanti benefici

Tracciabilità dei pagamenti e limiti al contante: armonizzare. Intervento legislativo.
Intervenire sulla normativa riguardante la tracciabilità dei pagamenti (comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo superiore ai 3.000 Euro + Iva) e le limitazioni nell’uso del contante che hanno di fatto deviato gli acquisti di gioielli negli altri Paesi confinanti danneggiando sia gli operatori del settore che l’Erario e con scarsi o nulli benefici in termini di lotta all’evasione. Secondo un’indagine FEDERPREZIOSI-Confcommercio, se la soglia di utilizzo del contante, attualmente a 1.000 euro, fosse innalzata a 2.500 euro come in Spagna, le gioiellerie e le orologerie italiane vedrebbero, a loro avviso, un aumento dei ricavi medi pari al 13%. Se la soglia di utilizzo del contante fosse innalzata a 3.000 euro come in Francia, le gioiellerie e le orologerie italiane vedrebbero, a loro avviso, un aumento dei ricavi medi pari al 16%. Se infine non fosse previsto alcun limite alla soglia di utilizzo del contante, come attualmente in Germania ed in Olanda, le gioiellerie e le orologerie italiane vedrebbero un aumento dei ricavi medi pari al 21%.

L’abolizione dell’obbligo da parte del commerciante di registrare e comunicare i dati degli acquirenti che spendono più di € 3.600, non previsto negli altri paesi UE, comporterebbe un aumento dei ricavi (in media) pari al 22%. Si tratta di osservazioni importanti che danno conto delle difficoltà del settore che in qualche modo paga il peso di alcuni adempimenti amministrativi imposti dal nostro paese, ma non in altri paesi dell’Unione Europea, o quanto meno non nella stessa misura. L’eccezionalità italiana con la quale le gioiellerie (e le orologerie) italiane si trovano ad avere a che fare, fa in qualche modo da alveo ad un mercato parallelo dei preziosi e degli orologi: il mercato dell’offerta praticata in modo abusivo, quando non in modo del tutto illegale, che si rivela a sua volta un ulteriore fattore di criticità per coloro che, al contrario, fanno impresa nelle regole e nella legalità.

Norme di riferimento: Decreto legge n. 201/2011 Norma residenti extra-UE: dl. 16/2012 convertito con modificazioni dalla Legge n.44 del 26/4/2012.

Campionari e R&S: incentivare. Intervento legislativo.
Gli investimenti in studi, nei campionari e ricerche riferiti al “design” del settore orafo devono rientrare nelle agevolazioni concesse dai dispositivi in materia di defiscalizzazione (“Tremonti campionari”). Occorre perciò pensare ad un intervento in sede legislativa o attraverso Decreti Ministeriali che possa consentire così alle nostre imprese di poter investire in questa area evitando penalizzazioni fiscali.

Conflitti tra amministrazioni: risolvere. Intervento di prassi.
Intervenire per chiarire il disallineamento tra Agenzia delle Dogane e Agenzia delle Entrate sul trattamento doganale e fiscale da riservare agli oggetti contenenti oro e almeno il 2% di palladio/platino.

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